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Regolamento imballaggi PPWR: cosa cambia dal 12 agosto 2026

di 8 min di lettura Guide
Una scatola troppo grande con un piccolo oggetto e carta accartocciata
Indice dei Contenuti

Il regolamento imballaggi (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026. Per chi vende online valgono già i limiti alle sostanze (PFAS negli imballaggi per alimenti, metalli pesanti entro 100 mg/kg), la dichiarazione di conformità di chi fa produrre scatole con il proprio marchio e il rappresentante per la responsabilità del produttore in ogni altro Paese UE in cui spedisci. Il limite del 50 % di spazio vuoto nei pacchi e-commerce arriva dal 1° gennaio 2030. Fonte: testo del regolamento, artt. 5, 12, 24, 45 e 71, letto il 24 ottobre 2026.

Il regolamento vale direttamente in tutta l’Unione, ma non scatta tutto insieme. Qui trovi cosa vale oggi, cosa arriva dopo con la data dell’articolo, e un pacco misurato a mano.

Cosa vale già dal 12 agosto 2026

  • Sostanze. Piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente insieme non superano 100 mg/kg in nessun imballaggio (art. 5, par. 4). Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS oltre 25 ppb per singola sostanza, 250 ppb come somma e 50 ppm totali (art. 5, par. 5). Se vendi cibo, il sacchetto o la vaschetta che usi deve rispettare questi valori.
  • Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica. Le redige il fabbricante dell’imballaggio (artt. 15, 38 e 39) e le conserva 5 anni per gli imballaggi monouso, 10 per i riutilizzabili. Attenzione alla definizione: se fai produrre scatole o buste con il tuo nome o marchio, il fabbricante sei tu (art. 3, punto 13). Se sei una microimpresa e il fornitore sta in Italia, il fabbricante resta il fornitore.
  • Identificazione. Sull’imballaggio va un tipo, lotto o numero di serie (art. 15, par. 5). Nome e indirizzo postale del fabbricante vanno sull’imballaggio o in un codice QR (art. 15, par. 6).
  • Responsabilità estesa del produttore. Chi spedisce prodotti imballati direttamente a consumatori in un altro Stato membro nomina per iscritto un rappresentante autorizzato in ciascuno di quei Paesi (art. 45, par. 3). Lo stesso articolo obbliga i marketplace a chiedere al venditore il numero di registrazione nel registro dei produttori: la Commissione precisa che oggi non devono ancora farlo, finché i registri nazionali non sono pronti.

Sul rappresentante autorizzato la partita è aperta. Il 10 dicembre 2025, nel pacchetto di semplificazione Omnibus VIII, la Commissione europea ha proposto di sospendere questo obbligo. Nella sua pagina per le piccole imprese chiede agli Stati di applicarlo «in modo costruttivo e pragmatico» e di non sanzionare gli operatori. Una nota del Consiglio del 28 settembre 2026 dice però che gli ambasciatori degli Stati avevano interrotto l’esame della proposta. A settembre e ottobre 2026 alcuni Stati hanno chiesto di riaprirlo per i piccoli produttori. Al 24 ottobre 2026 nessuna sospensione è stata approvata: l’obbligo è in vigore.

Il calendario, articolo per articolo

Molte date hanno una clausola «o X mesi dopo gli atti di esecuzione, se posteriore». Vuol dire che la data può slittare in avanti, mai indietro.

Data Cosa scatta Articolo
11 febbraio 2025 Entrata in vigore del regolamento art. 71
12 agosto 2026 Applicazione generale: sostanze, PFAS, conformità, responsabilità del produttore. Abrogata la direttiva 94/62/CE artt. 5, 15, 45, 70, 71
12 febbraio 2027 Gli Stati fissano le sanzioni art. 68
12 febbraio 2028 Spazio vuoto ridotto al minimo nell’imballaggio per la vendita; la Commissione fissa il metodo di calcolo dello spazio vuoto art. 24, par. 2 e 4
12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione) Etichetta armonizzata con i materiali, anche sugli imballaggi per il commercio elettronico, visibile prima dell’acquisto online art. 12, par. 1 e 5
12 febbraio 2029 (o 30 mesi dopo) Etichetta sugli imballaggi riutilizzabili art. 12, par. 2
1° gennaio 2030 (o 3 anni dopo gli atti di esecuzione) Pacchi e-commerce con spazio vuoto non oltre il 50 % art. 24, par. 1
1° gennaio 2030 Peso e volume ridotti al minimo; imballaggi progettati per il riciclo; contenuto riciclato minimo nella plastica artt. 6, 7, 10
1° gennaio 2030 40 % di imballaggi per il trasporto riutilizzabili. Esclusi le scatole di cartone e chi è microimpresa con al massimo 1.000 kg di imballaggi l’anno art. 29, par. 1, 4 e 13
1° gennaio 2035 Riciclabilità «su scala» art. 6, par. 2

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40, GU dell’Unione europea L del 22 gennaio 2025, testo italiano letto il 24 ottobre 2026 dall’archivio dell’Ufficio pubblicazioni UE.

Lo spazio vuoto nel pacco: un esempio misurato

Il conto è nell’art. 24, par. 3. Lo spazio vuoto è il volume della scatola di spedizione meno il volume della confezione che c’è dentro. La proporzione è quello spazio diviso il volume della scatola. Carta, cuscini d’aria, pluriball e trucioli contano come vuoto: riempire non aiuta.

Esempio: un prodotto nella sua confezione da 20 × 15 × 10 cm, cioè 3.000 cm³, spedito in tre scatole diverse.

Scatola di spedizione Volume Spazio vuoto Proporzione Dal 2030
30 × 20 × 15 cm 9.000 cm³ 6.000 cm³ 66,7 % non conforme
25 × 20 × 12 cm 6.000 cm³ 3.000 cm³ 50,0 % al limite
22 × 17 × 12 cm 4.488 cm³ 1.488 cm³ 33,2 % conforme

Il metodo ufficiale arriverà con gli atti di esecuzione entro il 12 febbraio 2028. Terrà conto di prodotti fragili, di forma irregolare e dello spazio per l’etichetta di spedizione: i numeri sopra usano solo le definizioni già scritte. Se spedisci il prodotto nella sua confezione di vendita, senza scatola esterna, il limite del 50 % non si applica (art. 24, par. 5). Resta però l’obbligo di ridurre peso e volume dell’art. 10.

Le norme italiane collegate

La legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 14) delega il Governo ad adeguare le norme italiane entro otto mesi dall’entrata in vigore. La legge è in vigore dal 9 aprile 2026, quindi il termine cade il 9 dicembre 2026. I decreti dovranno fissare sanzioni amministrative, autorità di controllo e modifiche al Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006). Al 24 ottobre 2026 non risulta pubblicato nessuno di questi decreti legislativi. La pagina del Ministero dell’ambiente sul regolamento, aggiornata il 15 ottobre 2026, non ne cita. Le sanzioni italiane per chi viola il regolamento quindi non ci sono ancora: chi te le quantifica oggi sta indovinando.

C’è una sola norma italiana a parte, già in vigore. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 173, impone imballaggi compostabili per alcune plastiche monouso: ortofrutta fresca sotto 1,5 kg e alcuni usi di bar, ristoranti e hotel. Le sanzioni vanno da 2.500 a 25.000 euro e si applicano dal 1° gennaio 2030. Chi vende online altri prodotti non è toccato.

Lo stesso Ministero ha pubblicato uno strumento di autovalutazione, aggiornato il 31 agosto 2026. Ti chiede prima che ruolo hai: fabbricante, importatore, distributore, venditore a distanza, gestore di marketplace. Una stessa impresa può averne più d’uno. Poi ti fa classificare ogni imballaggio a parte: vendita, raggruppamento, trasporto o imballaggio aggiunto per l’e-commerce.

Cosa va cambiato sul tuo sito, e chi lo fa

Il regolamento entra nel codice del sito in tre punti. Il primo è la scheda prodotto. Dal 2028 le informazioni dell’etichetta armonizzata devono essere visibili online prima dell’acquisto (art. 12, par. 5). Serve un campo strutturato per i materiali dell’imballaggio, mostrato in pagina e nel feed.

Il secondo è la scelta della scatola. Se il gestionale conosce le misure di ogni prodotto, può proporre in fase di evasione la scatola più piccola che sta sotto il 50 % e stampare la proporzione sulla distinta. Così arrivi al 2030 con lo storico che dimostra la conformità. Il terzo è la vendita all’estero. Se spedisci in Germania, Francia o Spagna, il checkout e le regole di spedizione devono sapere in quali Paesi hai il rappresentante e la registrazione. Gli altri si chiudono finché non sei in regola.

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Domande frequenti

Quando entra in vigore il regolamento imballaggi PPWR?

È in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71). Alcune regole hanno date successive: etichetta armonizzata dal 12 agosto 2028, spazio vuoto massimo nei pacchi e-commerce dal 1° gennaio 2030.

Quanto spazio vuoto può avere un pacco e-commerce?

Non oltre il 50 % del volume della scatola, dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo gli atti sul metodo di calcolo, se più tardi (art. 24). Il materiale di riempimento conta come spazio vuoto.

Un piccolo e-commerce deve fare la dichiarazione di conformità degli imballaggi?

Solo se è il fabbricante, cioè se fa produrre imballaggi con il proprio nome o marchio. Se è una microimpresa e il fornitore sta in Italia, la dichiarazione la fa il fornitore. Con scatole anonime comprate già fatte, il fabbricante è chi le produce.

Devo nominare un rappresentante se vendo in altri Paesi UE?

Il regolamento lo chiede dal 12 agosto 2026 a chi spedisce direttamente a consumatori di un altro Stato membro (art. 45, par. 3). La Commissione ha proposto di sospenderlo e ha chiesto agli Stati di non sanzionare nel frattempo, ma al 24 ottobre 2026 la sospensione non è stata approvata.

Quali sono le sanzioni per il regolamento imballaggi in Italia?

Per chi viola il regolamento non sono ancora fissate. La legge 36/2026 delega il Governo a stabilirle entro il 9 dicembre 2026; il regolamento chiede agli Stati di farlo entro il 12 febbraio 2027. Fa eccezione l’obbligo nazionale di compostabilità per alcune plastiche monouso del decreto-legge 143/2026, sanzionato dal 2030.

Fonti: Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (letta il 24 ottobre 2026); Legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 14 (letta il 24 ottobre 2026); Ministero dell’ambiente, Imballaggi e rifiuti di imballaggio (aggiornata il 15 ottobre 2026, letta il 24 ottobre 2026); Ministero dell’ambiente, Autovalutazione PPWR (letta il 24 ottobre 2026); Commissione europea, Extended producer responsibility for packaging for small businesses (letta il 24 ottobre 2026); Consiglio dell’Unione europea, nota 13583/26 del 28 settembre 2026 (letta il 24 ottobre 2026); Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 (letto il 24 ottobre 2026).

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