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Dal 19 giugno 2026 ogni e-commerce che vende a consumatori deve avere sul sito una funzione di recesso, indicata con le parole «recedere dal contratto qui», seguita da un pulsante «conferma recesso» e da una ricevuta con data e ora inviata subito al cliente. Lo prevede il nuovo art. 54-bis del Codice del consumo, inserito dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 209 (GU n. 5 dell’8 gennaio 2026), letto su Normattiva il 24 ottobre 2026. Chi non si adegua rischia una sanzione dell’Antitrust da 5.000 a 10.000.000 di euro.
L’obbligo vale per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi, quindi si applica già da più di quattro mesi. Nasce dalla direttiva (UE) 2023/2673, che parla di servizi finanziari ma ha modificato anche la direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori: per questo riguarda qualsiasi negozio online.
Cosa dice l’art. 54-bis, comma per comma
| Comma | Testo della norma (in sintesi fedele) | Cosa significa sul sito |
|---|---|---|
| 1 | Nei contratti conclusi tramite interfaccia online il consumatore può recedere «anche utilizzando una funzione di recesso». | La funzione si aggiunge agli altri modi di recedere (email, modulo tipo): non li sostituisce. |
| 2 | La dichiarazione online fa fornire o confermare: a) nome; b) dati che identificano il contratto; c) mezzo elettronico per la conferma. | Un modulo corto: nome, numero d’ordine, email. Se il cliente è loggato, i campi possono essere già compilati. |
| 3 | Scritta «recedere dal contratto qui» o equivalente inequivocabile; disponibile per tutto il periodo di recesso, ben visibile e facilmente accessibile. | Un link o pulsante sempre raggiungibile, con quella scritta o una equivalente, attivo per tutti i 14 giorni. |
| 4 | La dichiarazione si presenta con una funzione di conferma. | Un secondo passaggio: il modulo non si invia da solo. |
| 5 | La conferma si chiama «conferma recesso» o equivalente inequivocabile. | Il pulsante di invio si chiama «Conferma recesso», non «Invia» o «Continua». |
| 6 | Senza indebito ritardo parte un avviso di ricevimento su supporto durevole, con contenuto, data e ora della trasmissione. | Un’email automatica immediata con i dati inviati, data e ora. |
| 7 | Il recesso è in tempo se la dichiarazione è trasmessa prima della scadenza. | Conta il momento del clic su «conferma recesso», non quando lo leggi tu. |
Fonte: Codice del consumo, art. 54-bis, su Normattiva; D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 209, art. 1 comma 1 lettera c) e art. 4 comma 1 (applicazione dal 19 giugno 2026 ai contratti conclusi successivamente), lette il 24 ottobre 2026.
Cosa deve fare il sito, in pratica
La norma fissa quattro cose che il negozio deve fare.
- Un punto d’ingresso visibile. Una scritta «Recedere dal contratto qui» raggiungibile senza cercarla: nel piè di pagina, nella pagina dell’ordine dell’area cliente, nell’email di conferma.
- Un modulo con tre dati. Nome, dati che identificano l’ordine, email per la conferma. Non serve chiedere il motivo del recesso: l’art. 52 dice che il consumatore recede «senza dover fornire alcuna motivazione». Se vuoi chiederlo, il campo deve restare facoltativo.
- Un pulsante «Conferma recesso». Un passaggio separato dalla compilazione, con quella parola o una altrettanto chiara.
- Una ricevuta automatica. Un’email che parte subito, con il contenuto della dichiarazione e la data e l’ora di invio. Serve un supporto durevole, che il cliente può conservare: un messaggio solo a schermo non basta.
Cambia anche la pagina delle informazioni precontrattuali. L’art. 49, comma 1, lettera h), riscritto dallo stesso decreto, ora chiede di indicare «se del caso, le informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso». Nelle condizioni di vendita va scritto dove si trova il pulsante.
Un esempio con le date contate
Un cliente riceve il pacco lunedì 2 novembre 2026. Il periodo di recesso dura 14 giorni dal giorno in cui entra in possesso dei beni (art. 52). Ecco le scadenze, contate senza il giorno di consegna.
| Data | Cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| lunedì 2 novembre 2026 | Consegna del pacco: parte il periodo di recesso | art. 52, comma 2, lett. b) |
| dal 2 al 16 novembre | La scritta «recedere dal contratto qui» deve restare attiva e visibile | art. 54-bis, comma 3 |
| lunedì 16 novembre, ore 23:40 | Il cliente compila il modulo e clicca «conferma recesso»: il recesso è in tempo | art. 54-bis, comma 7 |
| lunedì 16 novembre, pochi secondi dopo | Parte l’email di ricevuta con contenuto, data e ora | art. 54-bis, comma 6 |
| lunedì 30 novembre | Ultimo giorno per il cliente per rispedire la merce | art. 57, comma 1 |
| lunedì 30 novembre | Ultimo giorno per rimborsarlo, salvo trattenere il rimborso finché non ricevi la merce o la prova della spedizione | art. 56, commi 1 e 3 |
Con il pulsante, data e ora del recesso le registra il tuo sito: niente discussioni su un’email letta il giorno dopo.
Cosa la norma non chiede
- Non cambia i 14 giorni. Il periodo resta quello dell’art. 52. Il pulsante è un modo nuovo per esercitare un diritto che esisteva già.
- Non elimina gli altri canali. Il comma 1 dice «anche»: il cliente può ancora recedere con il modulo tipo o con qualsiasi dichiarazione esplicita (art. 54, comma 1).
- Non riguarda i prodotti esclusi dal recesso. Per i beni su misura, deperibili, sigillati per igiene e aperti, e gli altri casi dell’art. 59, il diritto di recesso non c’è. Secondo la nostra lettura, quindi, per quei contratti non serve nemmeno la funzione: il comma 3 la lega al periodo in cui il recesso si può esercitare.
- Non riguarda le vendite tra imprese. Il Codice del consumo tutela il consumatore: se vendi solo a partite IVA, l’obbligo non si applica a quei contratti.
- Non vale per gli ordini presi al telefono o in negozio. Riguarda i contratti a distanza «conclusi mediante un’interfaccia online»: sito, app, marketplace.
Le sanzioni
Il controllo spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’art. 66 del Codice del consumo le affida le violazioni delle sezioni sui contratti a distanza, compreso il nuovo 54-bis, e rimanda all’art. 27, commi da 2 a 15, per accertamento e sanzioni.
| Caso | Sanzione prevista | Norma |
|---|---|---|
| Violazione accertata dall’Autorità | da 5.000 a 10.000.000 €, secondo gravità, durata e condizioni economiche del professionista | art. 27, comma 9 |
| Mancato rispetto dei provvedimenti dell’Autorità | da 10.000 a 10.000.000 €; sospensione dell’attività fino a 30 giorni se reiterato | art. 27, comma 12 |
| Sanzioni in azioni coordinate a livello UE | fino al 4 % del fatturato annuo, o 2.000.000 € se il fatturato non è disponibile | art. 27, comma 9-bis |
Fonte: Codice del consumo, artt. 27 e 66, su Normattiva, letti il 24 ottobre 2026.
C’è poi un rischio che non è una multa. L’art. 53 prevede che, se il professionista non dà le informazioni sul recesso richieste dall’art. 49, lettera h), il periodo di recesso si allunghi di dodici mesi. La lettera h) ora comprende anche le informazioni sulla funzione di recesso, quando questa è dovuta. Che basti la sola mancanza di questa informazione per far scattare la proroga è una nostra lettura del testo: non risultano ancora decisioni o linee guida che lo confermino.
Cosa va cambiato sul tuo sito, e chi lo fa
Su WooCommerce non c’è un’impostazione di serie: servono un plugin o codice su misura. Su Shopify, PrestaShop e Magento non abbiamo trovato documentata una funzione di serie, e spesso c’è solo una richiesta di reso che chiede il motivo e va approvata dal negozio. Non basta. Serve una pagina con il modulo a tre campi, che consigliamo di rendere raggiungibile anche dal cliente che ha comprato senza registrarsi, un pulsante «Conferma recesso» separato, un’email di ricevuta con data e ora registrate sul server, e un collegamento all’ordine nel pannello, così chi gestisce i resi vede la richiesta senza cercarla nella casella di posta.
Poi vanno toccati i testi: la scritta nel piè di pagina e nell’area cliente, il link nell’email di conferma ordine, la frase nelle condizioni di vendita che dice dove si trova la funzione. Per i prodotti esclusi dal recesso, il modulo deve saperlo e non proporre il recesso su quegli articoli. Sono interventi piccoli, ma toccano il checkout, le email e il database degli ordini. È lavoro di sviluppo, e lo facciamo noi.
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Domande frequenti
Il pulsante di recesso è obbligatorio per tutti gli e-commerce?
Sì, per chi vende a consumatori tramite un sito, un’app o un’interfaccia online, per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026. Non riguarda le vendite solo a imprese né i prodotti esclusi dal recesso.
Cosa deve esserci scritto sul pulsante di recesso?
«Recedere dal contratto qui» per aprire il modulo e «conferma recesso» per inviarlo, oppure formulazioni equivalenti altrettanto inequivocabili. Lo dicono i commi 3 e 5 dell’art. 54-bis.
Posso chiedere al cliente il motivo del recesso?
Puoi chiederlo, ma non pretenderlo. Il recesso non richiede motivazioni (art. 52). I dati che la funzione deve raccogliere sono tre: nome, dati del contratto, mezzo elettronico per la conferma.
Basta un indirizzo email per il recesso?
No, per i contratti conclusi online dal 19 giugno 2026. L’email resta un canale valido per il cliente, ma il sito deve offrire anche la funzione di recesso con conferma e ricevuta automatica.
Che multa rischio se non metto il pulsante di recesso?
L’Antitrust può applicare una sanzione da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27, comma 9, richiamato dall’art. 66). La cifra dipende da gravità, durata e dimensioni dell’impresa.
Fonti: Codice del consumo, art. 54-bis (letta il 24 ottobre 2026); D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, GU n. 5 dell’8 gennaio 2026 (letta il 24 ottobre 2026); D.Lgs. 209/2025, art. 4, su Normattiva (letta il 24 ottobre 2026); Codice del consumo, art. 49 (letta il 24 ottobre 2026); Codice del consumo, artt. 52-57 (letta il 24 ottobre 2026); Codice del consumo, art. 59 (letta il 24 ottobre 2026); Codice del consumo, art. 27 (letta il 24 ottobre 2026); Codice del consumo, art. 66 (letta il 24 ottobre 2026).