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Un ordine da 60 € con 3 articoli diversi spedito da fuori UE a un cliente italiano paga oggi 9 € di dazio (3 € per articolo, dal 1° luglio 2026). Dal 1° novembre 2026 sale a 15 € con la tassa di gestione UE di 2 € per articolo. Dal 1° dicembre 2026 arriva a 17 € con il contributo italiano di 2 € per spedizione, rinviato dal 1° ottobre. Fonti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avvisi del 1° luglio, 23 settembre e 23 ottobre 2026, letti il 24 ottobre 2026.
La «tassa sui pacchi extra UE» sono in realtà tre voci diverse, con tre date di partenza. Si confondono spesso, anche perché due valgono 2 €.
Le tre voci, una per una
| Voce | Importo | Si conta per | Pacchi interessati | Da quando | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dazio doganale forfettario UE | 3 € | articolo | vendite a distanza fino a 150 € di valore intrinseco | 1° luglio 2026, fino al 1° luglio 2028 | Regolamento (UE) 2026/382, art. 2 |
| Tassa di gestione dell’Unione (Union handling fee) | 2 € | articolo | vendite a distanza di qualsiasi valore, anche oltre 150 € | 1° novembre 2026, senza scadenza | Regolamento delegato (UE) 2026/2152 |
| Contributo nazionale italiano | 2 € | spedizione | spedizioni da Paesi extra UE di valore dichiarato fino a 150 € | 1° dicembre 2026 | Legge 199/2025, art. 1, commi 126-128; D.L. 162/2026, art. 4 |
Fonte: pagina ADM «Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE», avvisi ADM del 1° luglio, 23 settembre e 23 ottobre 2026, Circolare ADM 37/2025; testi dei regolamenti 2026/382 e 2026/2152, letti il 24 ottobre 2026.
Il dazio di 3 € sostituisce la vecchia franchigia: fino al 30 giugno 2026 i pacchi fino a 150 € non pagavano dazio. Il regolamento 2026/382 sopprime la franchigia per tutti. Il dazio fisso di 3 € vale per le merci vendute con lo sportello unico IVA per le importazioni (IOSS) e per le spedizioni postali di vendite a distanza.
La tassa di gestione dell’Unione non è un dazio: copre i costi dei controlli doganali. L’ADM la definisce permanente, non rimborsabile e soggetta a IVA.
Cos’è un «articolo»: 5 magliette contano una volta
Il dazio non si conta per pezzo né per pacco. Un articolo è un gruppo di merci nella stessa spedizione con la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, quando richiesta, la stessa origine. Gli esempi sono quelli della pagina ADM:
| Contenuto del pacco | Articoli | Dazio da 3 € |
|---|---|---|
| 5 magliette | 1 | 3 € |
| 1 maglietta + 1 orologio | 2 | 6 € |
Fonte: ADM, «Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE», domande frequenti, letta il 24 ottobre 2026.
Per l’ADM, ordini spediti separatamente sono spedizioni separate, anche se arrivano lo stesso giorno; lo stesso vale per un ordine diviso in più pacchi. Con il contributo italiano, ogni pacco in più costa 2 €.
Il calendario
| Data | Cosa succede | Fonte |
|---|---|---|
| 30 dicembre 2025 | La legge di bilancio 2026 istituisce il contributo di 2 € per spedizione | Legge 199/2025; Circolare ADM 37/2025 |
| 27 marzo 2026 | Il D.L. 38/2026 rinvia il contributo al 1° luglio 2026 | Circolare ADM 17/2026 |
| Giugno 2026 | Nuovo rinvio del contributo al 1° ottobre 2026 | Circolare ADM 17/2026 |
| 1° luglio 2026 | Fine della franchigia sotto 150 €, parte il dazio di 3 € per articolo | Reg. (UE) 2026/382; avviso ADM 1° luglio 2026 |
| 17 settembre 2026 | Il D.L. 162/2026 sposta il contributo al 1° dicembre 2026 | Avviso ADM 23 settembre 2026; Normattiva |
| 1° novembre 2026 | Parte la tassa di gestione UE di 2 € per articolo; diventano obbligatori gli identificativi di prodotto (PID) in dogana | Reg. delegato (UE) 2026/2152; avviso ADM 23 ottobre 2026 |
| 1° dicembre 2026 | Parte la riscossione del contributo italiano di 2 € per spedizione | D.L. 38/2026, art. 5, come modificato; avviso ADM 23 settembre 2026 |
| 1° luglio 2028 | Finisce il dazio fisso di 3 €: si applica il dazio normale della tariffa doganale | Reg. (UE) 2026/382; pagina ADM |
Fonte: atti e avvisi indicati in ogni riga, letti il 24 ottobre 2026.
Un ordine da 60 € con 3 articoli, contato a mano
Ipotesi: vendita a distanza a un consumatore in Italia, una sola spedizione da un Paese extra UE, 3 articoli con classificazioni tariffarie diverse. Si contano solo le voci ufficiali. L’IVA resta dovuta come prima e non è inclusa nel conto.
| Periodo | Dazio 3 € × 3 | Tassa UE 2 € × 3 | Contributo IT 2 € × 1 | Totale | Su 60 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino al 30 giugno 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
| 1° luglio – 31 ottobre 2026 | 9 € | 0 € | 0 € | 9 € | 15,0 % |
| 1° – 30 novembre 2026 | 9 € | 6 € | 0 € | 15 € | 25,0 % |
| Dal 1° dicembre 2026 | 9 € | 6 € | 2 € | 17 € | 28,3 % |
Se i 3 pezzi fossero identici, cioè 1 articolo, il dazio scenderebbe a 3 €. Su un ordine da 15 € con un solo articolo, dal 1° dicembre le tre voci fanno 7 €, quasi la metà del prezzo. Il peso è fisso, quindi colpisce di più i pacchi piccoli.
Chi paga, e cosa cambia se vendi dall’Italia
Paga il dichiarante in dogana: venditore, importatore, titolare IOSS o rappresentante indiretto. Solo in casi rarissimi paga l’acquirente. Il costo arriva quindi nel prezzo, o al cliente alla consegna se il venditore non lo ha incluso.
- Se vendi in dropshipping da fornitori extra UE: le tre voci sono un costo tuo o del fornitore. Vanno nel prezzo o nella spedizione, non al citofono del cliente.
- Se importi piccoli lotti per rivenderli: la franchigia sotto 150 € è soppressa per tutti, quindi paghi il dazio ordinario. Dal 1° dicembre si aggiungono 2 € a spedizione: la Circolare ADM 37/2025 applica il contributo anche agli acquisti tra imprese.
- Se vendi merce già in Italia: non paghi nulla di nuovo. Le piattaforme extra UE che spediscono pacchi piccoli diventano più care.
Cosa va cambiato sul tuo sito, e chi lo fa
Se spedisci da fuori UE, il calcolo delle spese nel checkout va rifatto. Deve contare gli articoli distinti per classificazione tariffaria, non i pezzi, e aggiungere 3 € di dazio e 2 € di tassa UE per ogni articolo, più 2 € per spedizione. Il prezzo mostrato deve essere quello finale, dazi inclusi, così il cliente non paga alla consegna e non rifiuta il pacco. Nel catalogo servono il codice di classificazione tariffaria e, dal 1° novembre, l’identificativo di prodotto per ogni articolo. Così la dichiarazione esce già giusta.
Poi c’è la logistica nel codice. La regola che divide un ordine in più pacchi va rivista, perché ogni pacco in più costa 2 €. Le soglie di spedizione gratuita vanno ricalcolate sul nuovo costo fisso. Se vendi merce già in Italia, scrivilo in scheda prodotto e checkout: oggi è un vantaggio di prezzo. Per il trattamento fiscale del tuo caso, verifica con il tuo consulente.
È lavoro di sviluppo, e lo facciamo noi. Richiedi l’Audit Tecnico Gratuito: ti diciamo quanto pesano le nuove voci sui tuoi ordini e cosa cambiare nel checkout. Se vuoi prima vedere come lavoriamo, scopri i servizi.
Domande frequenti
Quando parte la tassa di 2 euro sui pacchi extra UE?
Il contributo italiano di 2 € per spedizione parte il 1° dicembre 2026, dopo il rinvio del D.L. 162/2026. La tassa di gestione UE di 2 € per articolo parte il 1° novembre 2026.
La tassa sui pacchi si paga per pacco o per prodotto?
Dipende dalla voce. Il dazio di 3 € e la tassa UE di 2 € si contano per articolo, cioè per tipo di prodotto. Il contributo italiano di 2 € si conta per spedizione.
Chi paga il dazio di 3 euro, chi compra o chi vende?
Il dichiarante in dogana, cioè venditore, importatore o loro rappresentante. Il cliente lo paga solo in casi rarissimi, ma il costo finisce di solito nel prezzo.
I pacchi sopra i 150 euro pagano la nuova tassa?
Il dazio fisso di 3 € e il contributo italiano no: sopra 150 € vale il dazio ordinario. La tassa di gestione UE di 2 € per articolo sì, a qualsiasi valore.
Fino a quando resta il dazio di 3 euro?
Fino al 1° luglio 2028. Poi si applica il dazio normale della tariffa doganale.
Fonti: ADM, Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE (letta il 24 ottobre 2026); ADM, Avviso e-commerce del 1° luglio 2026 (letta il 24 ottobre 2026); ADM, Avviso del 23 settembre 2026 sul differimento al 1° dicembre (letta il 24 ottobre 2026); ADM, Avviso del 23 ottobre 2026 sulla tassa di gestione UE (letta il 24 ottobre 2026); ADM, Circolare 37/2025 (letta il 24 ottobre 2026); ADM, Circolare 17/2026 (letta il 24 ottobre 2026); Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio (letta il 24 ottobre 2026); Regolamento delegato (UE) 2026/2152 (letta il 24 ottobre 2026); D.L. 17 settembre 2026, n. 162, art. 4 (letta il 24 ottobre 2026); D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 5 vigente (letta il 24 ottobre 2026).