Indice dei Contenuti
Per il Black Friday di venerdì 27 novembre 2026, ogni sconto pubblicato sul tuo e-commerce va calcolato sul prezzo più basso che hai applicato a tutti i clienti nei 30 giorni prima, cioè dal 28 ottobre al 26 novembre 2026. Lo impone l’art. 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal D.Lgs. 7 marzo 2023 n. 26 (direttiva Omnibus), letto su Normattiva il 24 ottobre 2026. Se a metà novembre hai fatto una promozione, è quello il prezzo da cui parte lo sconto.
È la regola che mette in difficoltà più negozi online a fine novembre: il prezzo barrato non può essere il listino «pieno» se nelle quattro settimane prima il prodotto è stato venduto a meno. La norma vale dal 1° luglio 2023 per ogni annuncio di riduzione di prezzo sui beni, online e in negozio. Secondo le FAQ del Ministero il prezzo precedente si guarda canale per canale: per il sito conta il prezzo applicato online. Qui trovi il testo comma per comma, tre esempi contati, le eccezioni e la sanzione.
Cosa dice l’art. 17-bis, comma per comma
| Comma | Cosa prevede |
|---|---|
| 1 | Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo prima della riduzione. |
| 2 | Il prezzo precedente è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione. |
| 3 | Il comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili. |
| 4 | Per i prodotti sul mercato da meno di trenta giorni va indicato il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente. I «prezzi di lancio», seguiti da annunci di aumento, sono esclusi. |
| 5 | Se la riduzione aumenta progressivamente nella stessa campagna, senza interruzioni, il prezzo precedente resta quello senza riduzione prima della prima riduzione. |
| 6 | La regola vale anche per il prezzo normale nelle vendite straordinarie (saldi, liquidazioni). Non vale per le vendite sottocosto, e il prezzo sottocosto non conta nel calcolo del prezzo precedente. |
| 7 | Chi viola l’articolo è punito con la sanzione dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, graduata su gravità, durata, rimedi, recidiva, benefici ottenuti. |
Fonte: Codice del consumo, art. 17-bis, su Normattiva, letto il 24 ottobre 2026. Applicazione alle campagne promozionali dal novantesimo giorno dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 26/2023 (2 aprile 2023), cioè dal 1° luglio 2023.
La finestra dei 30 giorni per il Black Friday 2026
Il Black Friday cade il venerdì dopo il quarto giovedì di novembre: nel 2026 è il 27 novembre. Se lo sconto parte quel giorno, i 30 giorni precedenti vanno da mercoledì 28 ottobre a giovedì 26 novembre compresi. Il prezzo più basso di quel periodo è il tuo prezzo di partenza.
Se anticipi le offerte a lunedì 23 novembre, la finestra si sposta indietro: dal 24 ottobre al 22 novembre. Ogni data di inizio ha la sua finestra, e la data che conta è quella in cui la riduzione viene applicata.
Tre esempi contati
Esempio 1: la promozione di metà novembre. Una giacca costa 120 € dal 28 ottobre all’8 novembre, scende a 99 € dal 9 al 15 novembre, torna a 120 € fino al 26. Il 27 novembre la metti a 89 €.
| Periodo | Prezzo applicato |
|---|---|
| 28 ottobre – 8 novembre 2026 | 120,00 € |
| 9 – 15 novembre 2026 | 99,00 € |
| 16 – 26 novembre 2026 | 120,00 € |
| 27 novembre 2026 (Black Friday) | 89,00 € |
| Prezzo precedente corretto | 99,00 € (il più basso dei 30 giorni) |
| Sconto che puoi dichiarare | 10,1 % (non 25,8 % calcolato su 120 €) |
Che la percentuale vada calcolata sul prezzo precedente, e non sul listino, lo ha chiarito la Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 settembre 2024, causa C-330/23 (Aldi Süd). Le FAQ del Ministero delle imprese dicono lo stesso, e aggiungono che conta anche un prezzo promozionale applicato per un solo giorno.
Esempio 2: lo sconto che cresce. Lo stesso prodotto a 120 €, senza promozioni nei 30 giorni. Il 27 novembre lo sconti del 10 % (108 €), il 30 novembre, nel Cyber Monday, porti lo sconto al 25 % (90 €), senza interrompere la campagna. Per il comma 5, il prezzo precedente resta 120 €: puoi scrivere «−25 %» anche se il giorno prima era a 108 €. Le FAQ del Ministero parlano di aumenti dello sconto «senza interruzioni temporali». Secondo la nostra lettura, se tra le due riduzioni lo riporti a 120 € anche per un giorno, la campagna si interrompe e il calcolo riparte dai 30 giorni.
| Data | Prezzo | Prezzo precedente da mostrare | Sconto dichiarabile |
|---|---|---|---|
| 26 novembre | 120,00 € | nessuno (non c’è riduzione) | – |
| 27 novembre | 108,00 € | 120,00 € | 10 % |
| 30 novembre, stessa campagna | 90,00 € | 120,00 € | 25 % |
Esempio 3: il prodotto nuovo. Una borsa messa in vendita il 10 novembre a 60 € ha solo 17 giorni di storia il 27 novembre. Se la sconti a 48 € (20 %), il comma 4 chiede di indicare il periodo: «prezzo più basso dal 10 al 26 novembre: 60 €». Se invece l’avevi annunciata come «prezzo di lancio, dal 1° dicembre costerà 75 €», quel prezzo di lancio è escluso dalla disciplina.
Cosa non rientra nella regola
- Alimentari deperibili. Il calcolo sui 30 giorni non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili (comma 3).
- Prezzi di lancio. Esclusi se seguiti da un annuncio di aumento (comma 4).
- Vendite sottocosto. Escluse, e il prezzo sottocosto non abbassa il prezzo precedente per le promozioni dopo (comma 6).
- Prezzi riservati a pochi. Conta il prezzo applicato «alla generalità dei consumatori»: un prezzo riservato a un gruppo ristretto di clienti non è il prezzo di riferimento. Le FAQ del Ministero escludono dalla regola anche le offerte ad personam e quelle riservate a soci o titolari di carta fedeltà.
- Il prezzo senza annuncio di sconto. Se abbassi il prezzo senza barrare nulla e senza parlare di riduzione, secondo la nostra lettura del comma 1 non c’è un annuncio di riduzione e l’articolo non scatta.
Attenzione ai saldi: per il comma 6 la regola vale anche per il «prezzo normale» delle vendite straordinarie. I saldi invernali di gennaio seguono lo stesso calcolo.
La sanzione
L’art. 17-bis rinvia all’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, la legge sul commercio. Quel comma è ancora scritto in lire. L’autorità competente è il sindaco del comune in cui è avvenuta la violazione (art. 22, comma 7).
| Voce | Testo della norma | In euro (1 € = 1.936,27 lire) |
|---|---|---|
| Minimo | lire 1.000.000 | 516,46 € |
| Massimo | lire 6.000.000 | 3.098,74 € |
Fonte: D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, art. 22, commi 3 e 7, su Normattiva, letto il 24 ottobre 2026. Conversione al tasso fisso dell’euro.
La cifra per singola violazione non è alta. Il rischio vero è la ripetizione: ogni prodotto con il prezzo barrato sbagliato è un annuncio, e a fine novembre un catalogo ne ha centinaia. In più, i criteri del comma 7 pesano la durata e i benefici ottenuti.
Come arrivare pronto con il sito
Il problema è tecnico prima che legale. Di serie WooCommerce e PrestaShop salvano il prezzo attuale e quello scontato, non lo storico dei prezzi. Senza storico, il prezzo barrato lo sceglie chi inserisce l’offerta, a memoria. Serve una tabella che registri ogni cambio di prezzo con la data, per ogni prodotto e ogni variante, e una funzione che calcoli da sola il prezzo più basso dei 30 giorni prima dell’inizio dello sconto.
Poi la scheda prodotto e le pagine di categoria devono mostrare quel numero, non il listino: «Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 99,00 €», con la percentuale calcolata su quello. Lo stesso dato va nei feed per Google Shopping e nelle email promozionali, che spesso ricalcolano lo sconto per conto loro. Per i prodotti con meno di 30 giorni il sito deve scrivere da quando parte il periodo. E se la campagna sale da −10 % a −25 %, il sistema deve sapere che è la stessa campagna. È lavoro di sviluppo, e lo facciamo noi.
Lo storico va attivato subito: per il Black Friday la finestra dei 30 giorni parte mercoledì 28 ottobre, e ogni prezzo non registrato da quel giorno andrà ricostruito a mano dagli ordini. Richiedi l’Audit Tecnico Gratuito: controlliamo come il tuo negozio calcola gli sconti. Se vuoi prima vedere come lavoriamo, scopri i servizi.
Domande frequenti
Come si calcola lo sconto del Black Friday?
Sul prezzo più basso che hai applicato a tutti i clienti nei 30 giorni prima dell’inizio dello sconto. Per un’offerta che parte il 27 novembre 2026, la finestra va dal 28 ottobre al 26 novembre.
Cos’è la regola del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni?
È l’art. 17-bis del Codice del consumo, che recepisce la direttiva Omnibus. Ogni annuncio di sconto deve indicare come prezzo precedente il più basso applicato nei 30 giorni prima.
Se faccio uno sconto a novembre, posso farne un altro per il Black Friday?
Sì, ma il secondo sconto parte dal prezzo della prima promozione, se è caduta nei 30 giorni precedenti. Fa eccezione la stessa campagna che aumenta lo sconto senza interruzioni.
La regola dei 30 giorni vale anche per i prodotti nuovi?
Per i prodotti in vendita da meno di 30 giorni devi indicare il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente. I prezzi di lancio seguiti da un aumento annunciato sono esclusi.
Che multa rischio se il prezzo barrato è sbagliato?
Da 1.000.000 a 6.000.000 di lire, cioè da 516,46 a 3.098,74 €, per l’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998. La irroga il sindaco del comune in cui è avvenuta la violazione.
Fonti: Codice del consumo, art. 17-bis (letta il 24 ottobre 2026); D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, GU n. 66 del 18 marzo 2023 (letta il 24 ottobre 2026); D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 22 (letta il 24 ottobre 2026); Ministero delle imprese e del made in Italy, FAQ sugli annunci di riduzione di prezzo (letta il 24 ottobre 2026); Corte di giustizia UE, comunicato stampa n. 152/24 sulla causa C-330/23 (letta il 24 ottobre 2026).